
Il 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato un Accordo sull’ “Individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza“. Un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del MLPS, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa.
Qualche giorno fa il MLPS ha pubblicato una serie di FAQ, due delle quali sottolineano l’importanza di verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare dei corsi da parte dei lavoratori stranieri e di ricorrere anche alla presenza di mediatori e traduttori.
LINGUA VEICOLARE
Quesito n. 39 Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente?
Risposta Nel nuovo Accordo SR nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (…) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
Quesito n. 40 Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione e con quali modalità?
Risposta l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 espressamente prevede “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, …” Al successivo comma 13 secondo periodo: “(…) Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.” Sulla base di quanto sopra è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata e sufficiente come richiesto dai disposti normativi sopra citati.