Il 3 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale il Protocollo di Intesa previsto nel quadro di attuazione delle procedure semplificate per gli ingressi per lavoro nell’ambito del decreto flussi,
L’adesione al Protocollo è ancora aperta e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che desiderano aderire, possono inviare apposita richiesta all’indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.
In cosa consistono le procedure semplificate a cui fa riferimento il Protocollo del 3 agosto 2022?
Nell’ambito delle semplificazioni sulle procedure dei flussi di ingresso introdotte in via sperimentale dal DL 73/2022 (poi messa a regime dal DL 20/23 che ha modificato l’art. 24 bis del Testo Unico Immigrazione), è stata modificata la procedura relativa alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge ai datori di lavoro per poter assumere un lavoratore straniero. In particolare è stato previsto che tra la documentazione che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro vi è anche l’asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti o organizzazioni datoriali (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato), certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri. In base alle nuove norme, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’interno della procedura di rilascio di nulla osta, le verifiche, prima di competenza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, devono essere ora fatte, prima dell’invio della domanda, da alcune categorie di professionisti.
In tale contesto, ulteriori semplificazioni sono state previste quando le richieste di nulla osta vengono presentate, per conto del datore di lavoro, dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora abbiano sottoscritto o aderito ad un appositoProtocollo di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Quali sono i soggetti che possono sottoscrivere il Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro, previsto dal Testo Unico Immigrazione (TUI) per semplificare le procedure di assunzione nell’ambito del decreto flussi?
Possono sottoscrivere il Protocollo di intesa previsto dall’articolo 24 bis TUI esclusivamente le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale riconosciute tali ai sensi dei criteri indicati dalla circolare del Ministero del lavoro n. 14/1995.
Per l’espletamento delle procedure oggetto del Protocollo, le Organizzazioni Datoriali firmatarie possono avvalersi dell’ausilio delle proprie articolazioni territoriali, organizzazioni associate e/o le società di servizi da esse controllate e/o partecipate.
I Patronati possono sottoscrivere il Protocollo ?
No, i Patronati non rientrano tra i soggetti che possono sottoscrivere il Protocollo e alle domande di nulla osta presentate attraverso la loro assistenza va allegata l’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati.
I Patronati infatti sono autorizzati in via esclusiva (dai protocolli sottoscritti nel 2007 con il Ministero dell’Interno) alla trasmissione delle istanze per conto dei datori di lavoro che si avvalgono della loro assistenza.
Chi sono i soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione?
L’art. 24-bis TUI dispone che possono rilasciare l’asseverazione i professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979, e quindi: – gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili a condizione che abbiano assolto l’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro previsto dall’art. 1 della L. n. 12/1979; i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi (articolo 1 co. 6 legge 12/1979).
Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le verifiche a cui tali soggetti sono tenuti riguardano il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al fatturato, al numero dei dipendenti e al tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l’immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero (nell’ambito della procedura di richiesta di nulla osta).
Quali sono le semplificazioni riconosciute alle organizzazioni datoriali che sottoscrivono il Protocollo? Devono presentare l’asseverazione?
Per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Protocollo di intesa non è necessaria l’asseverazione. Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero nell’ambito della procedura prevista dal decreto flussi, è quindi esonerato dalla presentazione dell’asseverazione.
Quali sono gli impegni che si assumono le organizzazioni datoriali con la firma del protocollo?
Le organizzazioni datoriali firmatarie del protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, del fatturato, del numero dei dipendenti, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. Concretamente, le organizzazioni datoriali acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a cinque anni anche al fine di eventuali verifiche da parte dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.
Quale disciplina si applica alle Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?
La circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 prot. 5969 ha precisato che, in caso di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, trova applicazione l’art. 27, comma 1-ter, del TUI, secondo il quale “il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato” e trasmesso per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.
In pratica, in base a tale semplificazione, dopo la presentazione della domanda, non occorre attendere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma la proposta di contratto di soggiorno viene direttamente trasmessa alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Quali sono le Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro?
L’elenco aggiornato delle Organizzazioni che hanno sottoscritto il Protocollo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.
L’adesione al Protocollo è ancora aperta e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che desiderano aderire, possono inviare apposita richiesta all’indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.
A chi va inviato l’elenco degli operatori per la presentazione delle domande di ingresso di lavoratori stranieri?
La Circolare del Ministero dell’Interno del 24.02.2023, ha chiarito che ai fini dell’accesso al Portale informatico del Ministero dell’Interno (ALI) le Organizzazioni datoriali firmatarie dei Protocolli, possono inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione dei codici fiscali, alla Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione ai seguenti indirizzi pec: politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it oppure politichemigratorie@pecdlci.interno.it”.
Non vengono prese in considerazione le domande presentate dai singoli operatori che si auto-dichiarino appartenenti alle Organizzazioni datoriali.
Al momento della richiesta di abilitazione è necessario specificare che trattasi di Organizzazione che ha stipulato con il Ministero del Lavoro il Protocollo d’Intesa del 3 agosto 2022 per la semplificazione delle procedure di cui al 24-bis TUI.